Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP italiani"
DENOMINAZIONE - SCOPO
Articolo 1
È costituita l'Associazione: "Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP italiani"
SEDE SOCIALE
Articolo 2
L'Associazione ha sede sociale c/o
Francesco Fullone
Via Lesi, 4
48018 Faenza (RA)
Tale sede potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Articolo 3
L'Associazione si configura come Associazione senza fini di lucro, che si prefigge i seguenti scopi:
a)diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del linguaggio PHP, in Italia e all'estero;
b) organizzare e gestire manifestazioni a carattere tecnico, seminari e corsi di formazione o promozione per quanto concerne il punto a), la preparazione e diffusione (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici o altri ritenuti idonei) di materiale informativo
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto è stato versato.
ASSOCIATI
Articolo 5
Il numero dei soci è illimitato. Si possono iscrivere tutti i cittadini Italiani o Stranieri che abbiano interesse al perseguimento degli scopi all'articolo 3. Al momento dell'iscrizione gli aspiranti Soci dovranno compilare un'apposita domanda d'ammissione.
Possono essere ammessi, quali associati ordinari, anche i minori, dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.
I membri singolarmente possono scegliere di affiliarsi o impegnarsi ad altre associazioni o gruppi politici, ma non in nome del Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP italiani.
Articolo 6
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; 2. dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva e a maggioranza semplice il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Articolo 7
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi dei votanti nella prima seduta utile.
Articolo 8
I soci, con la domanda d'iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
Articolo 9
I soci sono tenuti:
al pagamento all'atto della prima iscrizione o del rinnovo eventuale, di una quota sociale differenziata secondo la categoria di appartenenza, il cui ammontare potrà essere modificato di anno in anno, previa comunicazione a tutti i Soci nell'ultimo trimestre di ogni anno. In caso di mancata comunicazione la quota si presumerà stabilita nella misura applicata nell'esercizio precedente.
La quota dei Soci già iscritti va versata entro il 30 aprile. Poiché la tessera rimane valida un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), i nuovi soci che invieranno la propria quota entro la fine di settembre saranno considerati iscritti per l'anno in corso; i nuovi soci che invieranno la propria quota dopo il 1 ottobre, saranno considerati iscritti per l'anno solare successivo. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
I Soci si dividono in:
1. Fondatori : partecipano alla costituzione dell'associazione e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota;
2. Ordinari: contribuiscono alla realizzazione delle iniziative con la loro opera spontanea e gratuita oltre al versamento della quota associativa annuale;
3. Sostenitori: contribuiscono in misura maggiore alla realizzazione dell'iniziative con la propria opera spontanea e gratuita e con un versamento di una maggiore quota annuale così come stabilita dal Consiglio Direttivo;
4. Benefattori: contribuiscono con il versamento della quota stabilita o di una qualunque superiore somma;
5. Onorari: proposti dai fondatori per i loro titoli, riconoscimenti, cultura utilizzata per l'attività dell'Associazione.
Per il primo esercizio, decorrente dalla data di costituzione dell'associazione al 31/12/2005 tali quote saranno:
1) Soci ordinari: 10 EUR
2) Soci Sostenitori: 30 EUR
3) Soci Benefattori: 100 EUR
Tutti gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, con l'eccezione dei soci onorari. E' garantito a tutti i soci il diritto di recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che, in caso di accettazione, procedera' alla ratifica.
Articolo 10
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
d. quando, con condotta pregiudizievole per l'immagine dell'associazione, ostacolino il perseguimento degli scopi della stessa.
Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi membri per l'espulsione o la radiazione di un Socio Fondatore ed a maggioranza semplice per l'espulsione o la radiazione di un qualunque altro Socio; il tutto comunque con esclusione della possibilità di fornire prova di resistenza. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima convocazione del Consiglio Direttivo. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando apposita istanza al Consiglio Direttivo che lo esaminerà nella prima sessione utile.
L'iscrizione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 11
L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un massimo di 8 (otto) membri rappresentati dai soci fondatori o da un Amministratore Unico rappresentato da un socio fondatore. La modifica dell'organo amministrativo da unipersonale a pluripersonale e viceversa potrà venire adottata dall'Assemblea dei soci all'unanimità dei voti.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino a quando ricoprono l'ufficio stesso; in caso di impossibilità a coprire la carica per l'impedimento o dimissione da parte di un consigliere, si ridurrà il numero degli amministratori in carica.
I membri del Consiglio Direttivo non possono agire in nome dell'Associazione se non previa delibera del Consiglio stesso.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario e svolge le mansioni di cui all'art. 28. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni consigliere almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
La trascrizione verrà effettuata a cura del Segretario e sottoscritta dallo stesso e dal Presidente alla prima occasione utile.
Articolo 14
E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimesso senza ulteriore formalità.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente; in caso di loro assenza od impedimento, da altro consigliere nominato dai presenti.
Articolo 15
In ragione della natura geograficamente dispersa dell'associazione, che richiede l'uso prevalente di efficaci mezzi di comunicazione a distanza, ed allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente statuto, e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del contenuto da parte del destinatario.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
b) convocare l'assemblea;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione nelle forme e modalità di cui agli artt.6,7 e 10 ;
d) redigere il bilancio consuntivo;
e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, fare qualsiasi operazione presso le banche ed ogni ufficio pubblico e privato, stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, nonché rinunciare alle stesse, promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo ed in ogni grado, fare compromessi e transigere, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, procuratori speciali, consulenti e periti, stabilendo il corrispettivo delle relative prestazioni;
g) determinare l'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse dell'associazione;
h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente rimessa alla competenza dell'assemblea;
h) presentare per il tramite del legale rappresentante ogni ricorso, istanza o domanda a Pubbliche Amministrazioni (anche finanziarie) per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, documenti od attribuzioni di identificativi fiscali ove ritenuto necessario od anche solo opportuno per il perseguimento delle finalità associative.
Articolo 17
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. Ogni anno verra' eletto un nuovo presidente con la possibità di rielezione.
Articolo 18
Un socio può entrare a far parte del Consiglio Direttivo se accettato all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo stesso.
ASSEMBLEE
Articolo 19
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
L'assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'Articolo 20 C.C.
L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.
E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. La trascrizione verrà effettuata a cura del Segretario e sottoscritta dallo stesso e dal Presidente alla prima occasione utile.
Articolo 20
L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla proposta di modifica dello statuto, sulla domanda di riconoscimento dell'associazione e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Articolo 21
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Nell'assemblea ciascun associato, purché maggiorenne, quale che sia la categoria di associati a cui appartiene e con esclusione di quanto previsto espressamente dal presente statuto per quanto attiene ai Soci Onorari, ha diritto ad un voto.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato avente analogo diritto di voto anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni socio non puo' essere titolare di un numero di voti, in proprio o per procura, superiore a tre.
Articolo 22
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente all'interno dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 23
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Articolo 21 C.C.
Articolo 24
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, con votazione palese.
I risultati delle votazioni e le preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti i soci (anche assenti alla assemblea), annotati nel Registro delle assemblee e delle delibere, e controfirmati da un membro del Consiglio Direttivo.
Articolo 25
I soci che ne faranno richiesta potranno ricevere una copia integrale dei verbali assembleari, previo pagamento del supporto e delle spese di duplicazione.
BILANCIO DELLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 26
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno con l'eccezione del primo esercizio che si chiuderà al 31/12/2005. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, il tutto da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare i ricavi o gli avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Articolo 27
Lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP italiani sono deliberati ai sensi degli art. 28 e 36-42 del C.C.
CONTROVERSIE
Articolo 28
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Probiviri da nominarsi uno per ciascheduna parte del contenzioso ed ulteriore arbitro (nel caso in cui le parti fossero in numero pari) di comune accordo da parte degli arbitri designati dalle parti. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo sulla nomina di detto ultimo arbitro, competente alla nomina sarà il Presidente del Tribunale di Bari. Gi arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 29
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, art. 36-42.
